Costituente Per Sassari Libera Associazione
Accordo Associativo approvato il 30/06/2023 e Regolamento
“COSTITUENTE PER SASSARI”
LIBERA ASSOCIAZIONE
Accordo Associativo
L’anno 2023, addì 30 del mese di giugno, in Sassari, viale Umberto I° n.122, presso la sede sociale, si costituisce, ai sensi dell’art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli artt.36, 37 e 38 del Codice Civile e dell’art.4 comma 2 del dlgs 117/2017, la Libera Associazione denominata “COSTITUENTE PER SASSARI”
Sono presenti, in qualità di Costituenti, i Signori:
- Mariano Brianda
- Angelo Camboni
- Salvatore Casu
- Antonio Del Curto
- Maria Antonietta Floris
- Marco Fogu
- Mariano Piga
- Carlo Tomassetti
A seguito di ampio dibattito, e con la partecipazione attiva di tutti i presenti, tra i Costituenti vengono eletti all’unanimità con voto palese:
- il Sig. Piero FRAU in qualità di Presidente
- il Sig. Marco Salvatore FOGU in qualità di Vicepresidente
- il Sig. Mariano PIGA in qualità di Segretario
Sono finalità dell’Associazione “LA COSTITUENTE PER SASSARI” le attività di interesse generale per la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione di consape-volezza sulle principali tematiche etiche, politiche e culturali e sulle eventuali conse-guenti soluzioni. Ed inoltre, per le medesime finalità, la preorganizzazione di incontri, convegni, conferenze, dibattitii e partecipazione ai social-media, in modalità e formalità democratiche, aperte e rispettose di tutte le norme vigenti, a mente dell’art.18 della Costituzione.
I Libri Sociali, a garanzia degli aderenti, sono compilati ed aggiornati secondo le modalità tipiche delle Organizzazioni di Volontariato, con particolare riferimento alla funzionalità ed alle prerogative degli Organi Sociali identificati come segue:
Presidente, Consiglio Direttivo, Assemblea e Organi di Revisione e Controllo se e quando necessari od obbligatori.
Il primo Consiglio Direttivo è composto da tutti i Soci Costituenti sopra indicati.
Per volontà dell’Assemblea, pertanto, la complessiva gestione e conduzione dell’Associazione si ispira ai principi statutari vigenti per le Organizzazioni di Volontariato, pur non rivestendo le caratteristiche di Enti Terzo Settore, in quanto classificata ed identificata ai sensi dell’art. 4, comma 2, del dlgs 117/2017.
L’Associazione ha come principi informatori l’assenza di fini di lucro, l’esclusivo perseguimento delle sue finalità nella solidarietà sociale, nella democraticità della sua struttura, nella gratuità di ogni e qualsiasi carica. E ciò anche in funzione di iniziative politiche, sociali, culturali, civiche o elettorali. Con divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente Accordo Associativo.
Per il perseguimento delle sue finalità l’Associazione si dota di un Fondo Sociale allocato presso un Istituto Bancario e costituito dalle quote sociali ordinarie (tesseramento), da quote sociali straordinarie e da eventuali libere donazioni o contribuzioni comprovate da regolari ricevute e rendicontate all’ Assemblea.
Per la gestione funzionale del Fondo Sociale viene designato dal Consiglio Direttivo, all’unanimità
- il Sig. Carlo TOMASSETTI in qualità di Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo creerà un Regolamente della Associazione e una Relazione di Missione riguardanti rispettivamente la disciplina della organizzazione e della vita burocratica dell’Associazione e le più articulate finalità e obiettivi dell’Associazione.
La partecipazione e l’adesione sono libere e basate sul libero e reciproco consenso tra gli aderenti o simpatizzanti e sino al raggiungimento delle finalità in modo legittimo e coerente. E’ compito dei costituenti la compilazione dell’elenco di nuovi aderenti o partecipanti a qualsiasi titolo.
Con cadenza annuale, al pari delle Organizzazioni di Volontariato, vengono redatti il Conto Previsionale ed il Conto Consuntivo, nei termini e nelle modalità di cui al DM 05.03.2020 pubblicato su G.U. n.102 del 18.04.2020.
Del presente Accordo Associativo viene data formale comunicazione alla Prefettura, alla Provincia e al Comune di Sassari.
Sono compiti esclusivi dell’Assemblea le decisioni di registrare il presente Accordo Associativo all’Agenzia delle Entrate di Sassari e di stipulare una Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile.
Lo scioglimento dell’Associazione avrà luogo una volta realizzati gli obiettivi ovvero nel caso della constatata impossibilità a perseguirli da parte della maggioranza degli stessi partecipanti.
Letto, confermato e sottoscritto
Brianda |
| Fogu |
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Camboni |
| Frau |
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Casu |
| Piga |
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Del Curto |
| Tomassetti |
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Floris |
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Costituente per Sassari Libera Associazione
Regolamento
Premessa: il presente regolamento è strettamente complementare all’Accordo Associativo, ha finalità statutarie e funzionali ed è tato approvato all’unanimità insieme con L’Accordo Associativo.
ART. 1 - sede
L’ Associazione ha sede legale in viale Umberto I° n.122 nel Comune di Sassari
Il trasferimento eventuale della sede non comporta modifiche del presente regolamento, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 -regolamento
L’ Associazione è disciplinata dal presente regolamento, agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico. Vincola alla sua osservanza gli aderenti, secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all’art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.
ART. 3 - attività
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale indicate dall’Accordo Associativo per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l’avvio e la gestione di iniziative finalizzate allo svolgimento delle medesime attività.
L’ Associazione opera nel territorio della Regione Sardegna.
ART. 4 – i soci
Sono Soci Costituenti i firmatari dell’Accordo Associativo
Sono Soci Ordinari o Aderenti tutte le persone fisiche ammesse all’associazione che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che altri Enti del Terzo Settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.
L’ammissione a socio effettivo è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei. L’ammissione comporta il rilascio di una Tessera di Adesione del valore di 30 (trenta) euro che deve essere rinnovata allo scadere di un anno; ogni mese dovrà essere corrisposta da ciascun socio una quota sociale pari a 10 (dieci) euro al mese. La Tessera di adesione e la quota sociale mensile sono intrasmissibili. I giovani sotto i 25 anni e coloro che non hanno adeguate risorse economiche conseguiranno d’ufficio la Tessere di adesione e saranno esentati in tutto o in parte dal pagamento della quota mensile.
I soci hanno il diritto di:
• eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
• votare in Assemblea purché in possesso della Tessera di Adesione e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
e il dovere di:
• rispettare l’Accordo Associativo ed l Regolamento
• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
• versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti può essere escluso dall’ Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 5 – organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
• Assemblea dei soci
• Consiglio Direttivo
• Presidente
• Organo di controllo (eventuale)
• Organo di revisione (eventuale)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 6 - assemblea
L’ASSEMBLEA è composta dai soci in possesso della Tessera di Adesione in corso di validità ed è l’Organo Sovrano.
E’ presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da suo delegato mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, telefono, wstapp spedita/divulgata almeno 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associa-zione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dell’Accordo Associativo e del Regolamento nonché per lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’ ASSEMBLEA:
• nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
• nomina e revoca, se e quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale;
• approva il Bilancio;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sull'esclusione degli associati,
• delibera sulle modificazioni dell'Accordo Associativo e del Regolamento;
• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Accordo Associativo o dal Regolamento alla sua competenza.
Le assemblee sono aperte agli interessati ancorchè non siano soci: essi tuttavia, non hanno diritto di voto
ART. 7 - assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di DUE deleghe
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo interessati non hanno diritto di voto.
ART. 8 - assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria modifica l’Accordo Associativo e il Regolamento con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART.9 - consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il primo Consiglio Direttivo con le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, è composto dai Soci Costituenti indicati nell’Accordo Associativo secondo le rispettive cariche; il Consiglio Direttivo rimane in carica fino al 31.12.2023
E’ formato da un numero dispari non inferiore a TRE componenti stabilito dall’Assemblea, eletti dall’Assemblea tra i soci per la durata di anni 3 sempre rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. Il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. In caso di decadenza di un Consigliere per qualsiasi causa, il nuovo Consigliere è nominato provvisoriamente dallo stesso Consiglio Direttivo, ma la sua surroga dovrà essere ratificata nella prima Assemblea dei Soci che, comunque, provvederà in merito. La Decadenza del Presidente comporta la surroga con il Vice Presidente e la nomina di un nuovo Vice Presidente da parte del Consiglio Direttivo. Tutti coloro che subentrano rimarranno in carica soltanto fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera quando sono presenti la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti dello stesso Direttivo.
ART. 10 - il presidente
Rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
E’ eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo agli stessi in merito all’attività compiuta.
Salvo quanto sopra indicato, il Vicepresidente sostituisce provvisoriamente il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia temporaneamente impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART.11 - organo di controllo
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un Revisore contabile iscritto al relativo Registro
ART. 12 -organo di revisione
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo Registro.
ART.13 - risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
• quote associative derivate dal tesseramento e dalle quote sociali come sopra indicato;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 14 - i beni
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede stessa e può essere consultato dagli aderenti. L’inventario è redatto annualmente dal Presidente e controfirmato dal Tesoriere
ART. 15 - divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensi-vo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Ogni socio può conferire delle anticipazioni in favore dell’associazione e in tal caso avrà diritto al rimborso di quanto conferito con documentazione da inserire in bilancio
ART. 16 - bilancio
I documenti di Bilancio dell’Organizzazione decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle successive norme di attuazione, come indicato dall’Accordo Associativo.
Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 17 - bilancio sociale
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 18 - convenzioni
Le convenzioni eventuali tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo Legale Rappresentante.
ART. 19 - personale retribuito
L’ Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalle normative vigenti
ART. 20 - responsabilità ed assicurazione
I soci che prestano attività di volontariato possono essere assicurati, qualora vi siano le condizioni, per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 21 - responsabilità dell’associazione
L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle eventuali convenzioni e dei contratti stipulati. e può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.
ART. 22 - devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, in analogia a quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART.23 - disposizioni finali
Per quanto non previsto dall’Accordo Associativo e dal presente Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile in merito alle Associazioni, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico
ILPRESIDENTE
(Piero Frau)
La Costituente per Sassari è un'associazione che lavora da più di due anni per proporre idee e trovare soluzioni ai problemi della città.
Se anche tu credi nel cambiamento, iscriviti!
Insieme possiamo costruire una Sassari migliore per tutti!